Superbonus: altri chiarimenti dell’AE

Si riassumono le ultime indicazioni in tema di Superbonus 110% rese dall’AE.

Superbonus a favore di una cooperativa sociale (Risp. AE 13 aprile 2021 n. 239)

Il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle OdV e dalle APS. Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale (salvo per gli immobili A/1, A/8 e A/9 non aperti al pubblico) e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. Non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Nel caso di specie, è stata ammessa al Superbonus una cooperativa iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (c.d. ONLUS di diritto).

Omessa allegazione dell’asseverazione attestante rischio sismico (Risp. AE 13 aprile 2021 n. 240)

La fattispecie in esame riguarda un intervento di ristrutturazione di un’unità immobiliare (C/2) con contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo, comportanti il miglioramento sismico dell’intero edificio. Contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018, non è stata allegata, allo sportello unico, l’asseverazione ai fini dell’attestazione della classe di rischio sismico, in vigore alla data di presentazione dello stesso permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019). Conseguentemente, in assenza dell’attestazione della classe di rischio, è precluso l’accesso al Sismabonus e al Superbonus, restando consentita la fruizione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione, pari al 50%, solo con riferimento alle spese relative all’unità immobiliare (C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d’uso in abitativo (art. 16 c. 1 DL 63/2013).

Ricostruzione e demolizione di più unità per ottenere un’unica abitazione (Risp. AE 13 aprile 2021 n. 242)

Grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, il Superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà (art. 119 c. 9 lett. a DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Al riguardo, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Si applica, anche in tale ipotesi, il limite delle due unità immobiliari previsto in relazione alla possibilità di effettuare interventi trainati sulle singole unità dell’edificio.

Nel caso di specie, il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale, con relativo garage pertinenziale, e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in C/2 e C/6) “attigue”, intende procedere alla demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, per ottenere un’unica abitazione con relativa pertinenza. A condizione che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia (art. 3 c.1 lett. d DPR 380/2001), come risultante dal titolo amministrativo, potrà beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità:

  • per gli interventi antisismici, il limite di spesa è pari a € 96.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
  • per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi dell’unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.

art. 119 c. 9 lett. a DL 34/2020 conv. in L. 77/2020art. 16 c. 1 DL 63/2013

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