Superbonus: altri chiarimenti dell’AE

Si riassumono le ultime indicazioni in tema di Superbonus 110% rese dall’AE.

Superbonus a favore di una cooperativa sociale (Risp. AE 13 aprile 2021 n. 239)

Il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle OdV e dalle APS. Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale (salvo per gli immobili A/1, A/8 e A/9 non aperti al pubblico) e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. Non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Nel caso di specie, è stata ammessa al Superbonus una cooperativa iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (c.d. ONLUS di diritto).

Omessa allegazione dell’asseverazione attestante rischio sismico (Risp. AE 13 aprile 2021 n. 240)

La fattispecie in esame riguarda un intervento di ristrutturazione di un’unità immobiliare (C/2) con contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo, comportanti il miglioramento sismico dell’intero edificio. Contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018, non è stata allegata, allo sportello unico, l’asseverazione ai fini dell’attestazione della classe di rischio sismico, in vigore alla data di presentazione dello stesso permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019). Conseguentemente, in assenza dell’attestazione della classe di rischio, è precluso l’accesso al Sismabonus e al Superbonus, restando consentita la fruizione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione, pari al 50%, solo con riferimento alle spese relative all’unità immobiliare (C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d’uso in abitativo (art. 16 c. 1 DL 63/2013).

Ricostruzione e demolizione di più unità per ottenere un’unica abitazione (Risp. AE 13 aprile 2021 n. 242)

Grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, il Superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà (art. 119 c. 9 lett. a DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Al riguardo, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Si applica, anche in tale ipotesi, il limite delle due unità immobiliari previsto in relazione alla possibilità di effettuare interventi trainati sulle singole unità dell’edificio.

Nel caso di specie, il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale, con relativo garage pertinenziale, e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in C/2 e C/6) “attigue”, intende procedere alla demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, per ottenere un’unica abitazione con relativa pertinenza. A condizione che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia (art. 3 c.1 lett. d DPR 380/2001), come risultante dal titolo amministrativo, potrà beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità:

  • per gli interventi antisismici, il limite di spesa è pari a € 96.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
  • per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi dell’unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.

art. 119 c. 9 lett. a DL 34/2020 conv. in L. 77/2020art. 16 c. 1 DL 63/2013

Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro

Il “Decreto Sostegni” prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020,pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).
Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.
L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo da presentarsi a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

Il Decreto Sostegni fa chiarezza sul contributo per le locazioni abitative

Il contributo per la riduzione dei canoni introdotto dal Decreto Ristori

In sede di conversione in legge del DL 137/2020 (L. 176/2020) è stato introdotto l’art. 9-quater, che prevedeva l’istituzione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, con una dotazione pari a € 50 milioni d per l’anno 2021.

Con la predetta disposizione viene in particolare riconosciuto per l’anno 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e costituente l’abitazione principale del soggetto locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Il contributo spetta nella misura del 50% della riduzione del canone concordata con il locatario, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per ciascun locatore, nel limite delle risorse disponibili.

L’elenco dei Comuni considerati ad alta “tensione abitativa” è quello indicato nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87).

Ai fini del riconoscimento del contributo, è previsto che il locatore comunichi in via telematica all’AE la rinegoziazione del canone di locazione, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione (quindi a partire dal 25 dicembre 2020) era prevista l’emissione di un apposito provvedimento del direttore dell’AE, contenente:

  • le modalità di attuazione della misura agevolativa;
  • la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa;
  • le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

Ad oggi il citato provvedimento del direttore AE non è stato emanato, a causa del difetto di coordinamento “medio tempore” venutosi a creare tra la normativa appena sopra riepilogata e la successiva normativa, quasi del tutto analoga, contenuta nella legge di Bilancio 2021, di cui si dirà subito di seguito.

Il contributo per la riduzione dei canoni previsto dalla Legge di Bilancio 2021

Il contributo per la riduzione dei canoni di locazione è stato inserito anche nel testo della legge di Bilancio per il 2021 (art. 1 c. 381–384 L. 178/2020), in vigore dal 1° gennaio 2021. Anche in questo caso era stato stanziato un Fondo, dedicato all’agevolazione, pari a € 50 milioni.

Non essendo stato contestualmente abrogato l’art. 9-quater DL 137/2020, si è quindi creata una duplicazione di normative regolanti la medesima agevolazione.

I presupposti applicativi delle due discipline erano pressoché identici. L’unica differenza era data dal fatto che la legge di Bilancio 2021 non si riferiva ai soli contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020. Ciò portava a ritenere che tale versione del contributo potesse trovare applicazione anche in relazione ai contratti di locazione stipulati successivamente alla predetta data.

La normativa risolutiva del Decreto Sostegni

L’art. 42 c. 7 e 8 DL 41/2021 provvede a risolvere il citato difetto di coordinamento tra le due normative.

In particolare, il c. 8 abroga i c. 381–384 della legge di Bilancio 2021, lasciando così in vigore solamente la disciplina originaria, dettata dall’art. 9-quater Decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di € 1.200 annui.

Contestualmente, il c. 7 destina al “bonus affitti” del Decreto Ristori anche le risorse che nel frattempo erano state stanziate per questa misura dalla Legge di Bilancio 2021. In questo modo, la dotazione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, previsto dal Decreto Ristori, aumenta le proprie risorse da € 50 a 100 milioni.

Rimane fermo che, ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’AE la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Venuta meno la predetta duplicazione normativa, si attende ora il provvedimento del direttore dell’AE contenente le modalità applicative della misura.

Opzioni Superbonus: comunicazioni prorogate al 15 aprile

È stato prorogato dal 31 marzo al 15 aprile 2021 il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni all’AE delle opzioni alternative all’utilizzo diretto del Superbonus e delle altre detrazioni relativi alle spese sostenute nell’anno 2020. Si tratta delle opzioni per il un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante (art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

Il termine in questione, fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2020, era stato già stato oggetto di una prima proroga al 31 marzo 2021. Grazie alle nuove disposizioni, emanate in considerazione dello slittamento al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, contribuenti e intermediari avranno a disposizione quindici giorni in più per trasmettere le comunicazioni delle opzioni.

Entro il nuovo termine del 15 aprile potranno essere inviate anche eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.Provv. AE 30 marzo 2021 n. 83933

Proroga CU 2021, 730 precompilato e conservazione fatture 2019

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Com. Stampa 13 marzo 2021 n. 49 anticipa i nuovi termini che saranno inseriti nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione.

La proroga riguarda alcuni importanti adempimenti, tra cui la conservazione sostitutiva delle fatture e la Certificazione Unica “CU/2021” (trasmissione telematica e consegna).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze accoglie di fatto le richieste pervenute dagli addetti ai lavori e dalle associazioni di categoria concedendo la tanto attesa proroga per alcuni adempimenti già “in scadenza”. Sotto un profilo temporale, dunque, ci sarà più tempo per:

– conservazione sostitutiva: processo per conservare le fatture elettroniche del 2019;

– certificazione unica: trasmissione telematica della CU 2021 all’Agenzia delle entrate e consegna della stessa ai percettori;

– precompilata: invio dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte degli enti esterni all’Amministrazione finanziaria.

Le proroghe oggetto del comunicato del MEF interessano direttamente anche il contribuente visto che, in seguito allo slittamento dei termini citati, la dichiarazione precompilata sarà disponibile non più da fine aprile ma a partire dal 10 maggio 2021.  

La nuova scadenza della CU 2021

La scadenza per le CU 2021 era fissata “ante-modifica” al 16 marzo 2021, ma grazie alle anticipazioni fatte dal MEF il calendario degli adempimenti legati alla CU 2021 è stato riscritto.

N.B. Il 31 ottobre è il termine previsto per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Gli operatori avranno tempo sino al prossimo 31 marzo 2021 per effettuare la trasmissione e la consegna delle CU 2021, in base alla nuova scadenza che troveranno a breve inserita nel decreto “Sostegni” in corso di approvazione.

Ecco il nuovo calendario per la CU 2021:

– 31 marzo 2021: la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2021 all’Agenzia delle Entrate – utilizzando il modello “ordinario” per le certificazioni delle ritenute 2020, vale a dire quelle attestate con il modello CU/2021, e quelle relative agli utili, cioè quelle di cui al modello CUPE/2021;

– 31 marzo 2021: la consegna al percettore delle somme della Certificazione Unica 2021, mediante il modello “sintetico”.

CU 2021 – “certificazione unica”Nuova scadenzaScadenza originaria
Consegna ai percipienti31/03/202116/03/2021 
Trasmissione telematica all’AE31/03/202116/03/2021

La nuova scadenza del 730 precompilato

La dichiarazione precompilata 2021, relativa al periodo d’imposta 2020, doveva essere disponibile per il contribuente a partire dal 30 aprile, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Grazie alle novità del decreto “Sostegni” in via di definizione, anticipate nel comunicato del MEF, è concesso da un lato un lasso più ampio di tempo agli enti esterni per inviare i dati propedeutici alla dichiarazione precompilata e, conseguentemente, dall’altro la precompilata 2021 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo sarà a disposizione del contribuente più tardi, vale a dire a partire dal 10 maggio 2021.

Per gli enti esterni, difatti, il MEF annuncia una proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 per poter effettuare la comunicazione dei dati utili per la dichiarazione precompilata.

Alla luce di quanto detto, le nuove scadenze in materia di precompilata sono:

– 31 marzo 2021: termine entro cui gli enti esterni possono effettuare la comunicazione dei dati utili per la dichiarazione precompilata;

– 10 maggio 2021: data a partire dalla quale sarà a disposizione del contribuente la dichiarazione precompilata, anziché del termine originariamente previsto fissato al 30 aprile.

È, invece, rimasto invariato il termine già scaduto giorno 8 febbraio per l’invio dei dati riguardanti le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.  

La nuova scadenza conservazione sostitutiva

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, secondo i dettami del DPCM 3 dicembre 2013 e del DM 17 giugno 2014, con riferimento alle fatture elettroniche dell’anno 2019 deve essere effettuata entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

La deadline di questo adempimento era fissata al 10 marzo 2021 visto che, in seguito allo slittamento del termine per la presentazione del modello Redditi 2020 – dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, ai sensi del DL 157/2020 (Ristori-quater) – anche il termine per completare la procedura di conservazione delle fatture 2019, previsto originariamente al 28 febbraio, slittava al 10 marzo 2021.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze accogliendo le richieste degli operatori del settore concede una nuova proroga, stabilendo che il termine “finale” per questo adempimento slitta di ulteriori tre mesi. Gli operatori avranno più tempo per portare a termine il processo per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative all’anno 2019. La proroga è in via di definizione, ma presumibilmente si avrà tempo sino alla data “da confermare” del prossimo 10 giugno 2021.

Superbonus: chiarimenti su pertinenze, attestazioni e fotovoltaico

Si riassumono le ultime indicazioni in tema di Superbonus 110% rese dall’AE.

Interventi su edificio unifamiliare con pertinenza (Risp. AE 10 marzo 2021 n. 167)

Nell’ipotesi di edificio unifamiliare è possibile accedere al Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sull’unità immobiliare, a destinazione residenziale e sull’unità unità immobiliare dotata del vincolo di pertinenzialità, con l’unità immobiliare principale, fermo restando che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione è stabilito nella misura di:

  • 50.000 € per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa (trainante);
  • 30.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione (trainante);
  • 54.545,45 € per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari (trainato);
  • 48.000 € per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (trainato).

Laddove sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Nel caso di specie, riguardante un edificio unifamiliare composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di cui una classificata nella categoria catastale A/3 (abitazione) e l’altra nella categoria catastale C/6 (autorimessa adibita a pertinenza), il proprietario è stato ammesso al Superbonus con riferimento ai lavori di efficientamento energetico che andrà ad effettuare sull’unità immobiliare ad uso residenziale. Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo della detrazione fiscale spettante per l’esecuzione degli interventi “trainanti” e “trainati” potrà accedere al Superbonus nei limiti sopra indicati.

Presentazione del nuovo modello B (Risp. AE 10 marzo 2021 n. 168)

L’attestazione della congruità delle spese (Allegato B DM 28 febbraio 2017 n. 58) risponde ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudica l’accesso al Superbonus.

L’istante ha ottenuto l’autorizzazione a effettuare degli interventi antisismici precedentemente all’aggiornamento delle modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico (modello B) avvenuta ad opera del DM 6 agosto 2020 n. 329. Con l’interpello chiede se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.

Considerato che, ai fini del Superbonus, per gli interventi antisismici i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese e che la predetta asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, l’AE ritiene che detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza (Risp. AE 10 marzo 2021 n. 171)

Non è precluso l’accesso al Superbonus alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica. Il principio deriva dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 che prevedono la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 1 c. 66 lett. i L. 178/2020).

Nel caso di specie è stato ammesso alla detrazione del 110% l’impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti.Risp. AE 10 marzo 2021 n. 167Risp. AE 10 marzo 2021 n. 168Risp. AE 10 marzo 2021 n. 171

Cedolare secca: locazioni brevi

Il comma 595 , art. 1, Legge n. 178/2020 , ha confermato l’applicazione, dall’anno 2021 , della cedolare secca sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Superato tale limite , l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ex art. 2082, C.c.

In particolare, il presente comma del sopracitato articolo, si riferisce anche per i contratti stipulati tramite:

  • soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • soggetti che gestiscono portali telematici.

Inoltre, il comma 597, del citato articolo 1, conferma quanto previsto dall’art. 13-quater, comma 4, D.L. n. 34/2019, ossia l’istituzione presso il MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni breviche dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.

In particolare, il comma 597 ha apportato le seguenti modifiche al comma 4, D.L. n. 34/2019:

  • resta fermo quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
  • le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali;
  • i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile.

Bonus acqua potabile

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 spetta un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per:

a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;

b) il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Per le persone fisiche, il limite massimo di spesa è di € 1.000 per ciascun immobile; per imprese e professionisti e gli enti non commerciali, è di € 5.000 per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito saranno stabiliti con provv. AE.

Per effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i beneficiari devono trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.Art. 1 c. 1087-1089 L. 178/2020

Bonus verde

Il c.d. bonus verde, introdotto dalla legge di bilancio 2018, è stato confermato per il 2021. Il bonus consiste nella detrazione IRPEF del 36% della spesa sostenuta per gli interventi di (art. 1 c. 12 L. 205/2017):

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • progettazione e manutenzione connessi agli interventi dei punti precedenti.

La detraibilità è ammessa a condizione che le spese siano:

  • documentate e effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Il bonus è ripartito in dieci quote annuali di pari importo e va calcolato su un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione massima è di € 1.800.

Il bonus verde spetta, negli stessi limiti di importo, anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.Art. 1 c. 76 L. 178/2020