Decreto “Cura Italia”: principali misure di sostegno in materia di lavoro previste per lavoratori autonomi.

Il DL 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), è stato pubblicato sulla G.U. n. 70.

Indennità una tantum

Al capo II del DL 18/2020 è stata prevista un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 per le seguenti categorie di lavoratori (artt. 27, 28, 29, 30, 38 DL 18/2020):

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL 18/2020 (17 marzo 2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo,
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione. In tal caso, tuttavia, non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Tale indennità, peraltro, non concorre alla formazione del reddito (DPR 917/86 TUIR).

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