Il decreto “Cura Italia” in materia di accertamento: lo slittamento di due anni.

Il rinvio biennale degli accertamenti

La prima e più importante novità è quella contenuta all’art 67 c. 4, sulla quale si sta concentrando l’attenzione degli addetti ai lavori.

La norma, infatti, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, richiama espressamente l’art. 12 D.Lgs. 159/2015 intitolato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, il quale, al c. 2, prevede un differimento biennale per la notifica degli avvisi di accertamento.

La norma, infatti, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali o aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’art. 3 c. 3 L. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Pertanto, gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2020, ossia – ordinariamente – quelli relativi all’anno d’imposta 2015 (ovvero ad annualità precedenti, in caso di omessa dichiarazione o di violazioni penalmente rilevanti), potranno essere notificati entro il 31 dicembre 2022.

Va, tuttavia, evidenziato che il riferimento letterale ai comuni, cui è ancorata la norma, unito a una lettura sistematica del decreto emergenziale, potrebbero non escludere una conclusione diversa.

Infatti, se è vero che il DPCM 9/2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento dell’epidemia, è altrettanto vero che esso non contiene alcun riferimento ai comuni, come invece previsto dai precedenti decreti del 1 e dell’8 marzo (prima i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, poi l’intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia).

A ciò aggiungasi che l’art. 62 c. 2 e 4 DL 18/2020 contiene una deroga espressa per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza ai fini della sospensione dei versamenti, il che, letto in un’ottica sistematica, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore emergenziale abbia voluto imprimere un dato di natura territoriale alla misura eccezionale.

In quest’ottica, dunque, si potrebbe ritenere che la proroga biennale riguardi soltanto i comuni individuati dai due decreti del 1 e dell’8 marzo e non il resto del territorio nazionale.

Se così fosse, gli accertamenti che venissero notificati entro il 31 dicembre 2022 da parte di uffici che non siano situati in quei comuni, o a soggetti non aventi sede negli stessi, potrebbero presentare un profilo di impugnazione proprio in ragione di una eventuale decadenza, ove volesse accedersi a questa tesi.

Peraltro, occorre considerare che il 31 dicembre 2022 scadranno anche i “nuovi” termini per la notifica degli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2016 (entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) e, per questo, appare verosimile che gli uffici non attenderanno quella data per notificare entrambe le annualità, onde evitare un pericoloso ingorgo di scadenze.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *