Il Decreto Ristori ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (art. 13, c. 1, DL 137/2020), mentre il successivo Decreto Ristori Bis ha precisato che la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (art. 11 DL 149/2020).
L’INPS ha chiarito quali sono i soggetti interessati e quali sono le modalità di applicazione della sospensione prevista dai due decreti (Circ. INPS 12 novembre 2020 n. 128).
Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati:
– con sede operativa ubicata nel territorio dello Stato che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’All. 1 DL 149/2020;
– con sede operativa ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’All. 2 DL 149/2020. Il ministero della Salute ha individuato gli ambiti territoriali interessati come segue (Ordinanza Min. Salute 10 novembre 2020):
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetto per l’applicazione della sospensione contributiva in oggetto.
La sospensione dei versamenti, che si applica anche alle quote TFR da versare al Fondo di Tesoreria, non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi prevista dal Decreto Rilancio (artt. 126–127 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) e dal Decreto Agosto (art. 97 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020).
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
