Il contributo per la riduzione dei canoni introdotto dal Decreto Ristori
In sede di conversione in legge del DL 137/2020 (L. 176/2020) è stato introdotto l’art. 9-quater, che prevedeva l’istituzione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, con una dotazione pari a € 50 milioni d per l’anno 2021.
Con la predetta disposizione viene in particolare riconosciuto per l’anno 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e costituente l’abitazione principale del soggetto locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Il contributo spetta nella misura del 50% della riduzione del canone concordata con il locatario, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per ciascun locatore, nel limite delle risorse disponibili.
L’elenco dei Comuni considerati ad alta “tensione abitativa” è quello indicato nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87).
Ai fini del riconoscimento del contributo, è previsto che il locatore comunichi in via telematica all’AE la rinegoziazione del canone di locazione, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione (quindi a partire dal 25 dicembre 2020) era prevista l’emissione di un apposito provvedimento del direttore dell’AE, contenente:
- le modalità di attuazione della misura agevolativa;
- la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa;
- le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
Ad oggi il citato provvedimento del direttore AE non è stato emanato, a causa del difetto di coordinamento “medio tempore” venutosi a creare tra la normativa appena sopra riepilogata e la successiva normativa, quasi del tutto analoga, contenuta nella legge di Bilancio 2021, di cui si dirà subito di seguito.
Il contributo per la riduzione dei canoni previsto dalla Legge di Bilancio 2021
Il contributo per la riduzione dei canoni di locazione è stato inserito anche nel testo della legge di Bilancio per il 2021 (art. 1 c. 381–384 L. 178/2020), in vigore dal 1° gennaio 2021. Anche in questo caso era stato stanziato un Fondo, dedicato all’agevolazione, pari a € 50 milioni.
Non essendo stato contestualmente abrogato l’art. 9-quater DL 137/2020, si è quindi creata una duplicazione di normative regolanti la medesima agevolazione.
I presupposti applicativi delle due discipline erano pressoché identici. L’unica differenza era data dal fatto che la legge di Bilancio 2021 non si riferiva ai soli contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020. Ciò portava a ritenere che tale versione del contributo potesse trovare applicazione anche in relazione ai contratti di locazione stipulati successivamente alla predetta data.
La normativa risolutiva del Decreto Sostegni
L’art. 42 c. 7 e 8 DL 41/2021 provvede a risolvere il citato difetto di coordinamento tra le due normative.
In particolare, il c. 8 abroga i c. 381–384 della legge di Bilancio 2021, lasciando così in vigore solamente la disciplina originaria, dettata dall’art. 9-quater Decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di € 1.200 annui.
Contestualmente, il c. 7 destina al “bonus affitti” del Decreto Ristori anche le risorse che nel frattempo erano state stanziate per questa misura dalla Legge di Bilancio 2021. In questo modo, la dotazione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, previsto dal Decreto Ristori, aumenta le proprie risorse da € 50 a 100 milioni.
Rimane fermo che, ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’AE la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.
Venuta meno la predetta duplicazione normativa, si attende ora il provvedimento del direttore dell’AE contenente le modalità applicative della misura.
