Per rispondere alle più frequenti domande in merito alle disposizioni governative introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale una serie di FAQ che possono aiutare i contribuenti a capire le novità, in particolare sul piano delle scadenze.
Il Decreto “Cura Italia” prevede la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter“, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.
Alcune risposte dell’Agenzia sono di massimo interesse. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (che vanno pagate entro il 30 giugno 2020) potrà essere richiesta una rateizzazione (in questo caso, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020).
In merito alle rateizzazioni già in essere, si precisa che il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione.
