L’AE entro il 5 maggio 2020 rende disponibile, nell’area dedicata del suo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata. Il termine in origine era il 15 aprile (art. 1 c. 1 D.Lgs. 175/2014), modificato al 30 aprile (art. 16 bis c. 3 lett. a DL 124/2019 conv. in L. 157/2019) e in seguito prorogato a causa del Covid-19, per il solo 2020, al 5 maggio 2020 (art. 1 c. 4 DL 9/2020).
Si ricorda che possono utilizzare il mod. 730 i lavoratori dipendenti, assimilati e i pensionati. Se scelgono di utilizzare il mod. 730 precompilato, alternativo a quello ordinario, questo è compilato direttamente dall’AE che utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle CU.
I soggetti sopra indicati accedono alla dichiarazione precompilata, dal sito internet dell’AE , direttamente (utilizzano le credenziali Fisconline, INPS o SPID) o tramite delega a:
– se il datore di lavoro ha dato la propria disponibilità, il rapporto di lavoro sussiste nel periodo utile per effettuare le operazioni di conguaglio e ha trasmesso la CU all’AE entro il termine (per il 2020 31 marzo 2020 in base all’art. 1 DL 9/2020, dal 2021 16 marzo), datore di lavoro;
– negli altri casi e sempre che il datore abbia trasmesso la CU all’AE entro il termine, CAF o professionisti abilitati.
A seguito dell’accesso, possono visualizzare i seguenti documenti:
- dichiarazione;
- prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti in dichiarazione nonché delle principali fonti utilizzate per la sua elaborazione;
- prospetto ulteriore con le informazioni che risultano incomplete o incongruenti da controllare prima di inserirle in dichiarazione;
- esito della liquidazione (rimborso che sarà erogato dal datore di lavoro e/o somme che saranno trattenute in busta paga o versate direttamente);
- dettaglio dei risultati della liquidazione.
