Il Superbonus del 110% su parti condominiali può essere richiesto solo con l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, anche se gli interventi interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguardano una singola unità abitativa. In alternativa, il singolo condomino può accedere all’ecobonus.
Il caso
Nel caso di specie l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (c.d. cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio. Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti. L’istante, un condomino, chiede all’AE:
- se può avvalersi del Superbonus (art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro;
- se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, possa avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.
Le indicazioni dell’AE
Per l’AF l’Istante può accedere al Superbonus per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è l’Istante è proprietario, l’AE chiariscono che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel c.d. ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante.
L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110% per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione. Per tali interventi, tuttavia, ricorrendone i presupposti e requisiti ed effettuando tutti gli adempimenti, potrà, eventualmente, fruire dell’ecobonus (art. 14 DL 63/2013)
