Il bonus facciate è volto ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano. Pertanto, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio.
L’art. 1 cc. 219-224 L. 160/2019 prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate“). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti in specifiche realtà territoriali. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare precisi requisiti.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa. Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, è stato chiarito che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio (i quali non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa, ex art. 90 TUIR ).Risp. AE 2 novembre 2020 n. 517art. 90 TUIRart. 1 cc. 219-224 L. 160/2019
