Superbonus, altri casi pratici all’esame dell’AE

Si sintetizzano i più recenti chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, in sede di Risposta ad interpello, in tema di Superbonus 100%.

Ampliamento senza demolizione ed efficientamento energetico (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 24)

Il caso riguarda un’abitazione unifamiliare “funzionalmente indipendente” con accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale l’istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento del volume riscaldato e contestualmente interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla porzione di abitazione esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.

Come chiarito dall’AE, eccetto l’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Con riferimento agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, l’Istante potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento. Con riguardo, invece, all’installazione dell’impianto fotovoltaico, il Superbonus spetta sull’intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata.

Edificio composto da abitazione, ufficio e cabina elettrica (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 21)

Nel caso di specie il proprietario di un edificio composto da un’abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina elettrica con servitù a favore dell’Enel, tutti funzionalmente indipendenti, potrà accedere al Superbonus con riferimento alla sola unità immobiliare ad uso residenziale. Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l’edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus. L’unita immobiliare a destinazione residenziale per essere considerata “funzionalmente indipendente” deve essere dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disporre di un accesso autonomo dall’esterno.

Demolizione e ricostruzione (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 17)

Nel caso di specie l’istante chiede di fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione sia realizzato su immobili accatastati C/2 e parte dell’unità F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale di categoria A/3. L’Istante potrà fruire delle agevolazioni solo laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati (C/2 e F/2)

Edificio con due corpi “affiancati” e unità immobiliari locate (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 16)

L’istante è proprietario di un edificio composto da due “corpi” affiancati di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale, sulla quale l’istante intende effettuare interventi di risparmio energetico, mentre l’altro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi. Secondo l’AE, nel presupposto che l’unità immobiliare in questione sia “funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno“, l’istante può, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Il documento chiarisce ulteriormente che, con riferimento al caso di unità immobiliari locate o in comodato, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Enti religiosi (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 14)

Gli enti religiosi, non essendo espressamente indicati dalla disciplina agevolativa tra i soggetti beneficiari del Superbonus, potranno fruire della detrazione se rientrano anche tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato (Odv) o tra le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri (vale a dire i soggetti indicati nell’art. 119 c. 9 lett. d-bis) DL 34/2020, ammessi senza limitazioni all’agevolazione), per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. Diversamente, gli enti religiosi potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino. Tenuto presente che gli enti non commerciali, tra cui figurano gli enti religiosi, possono accedere all’ecobonus, al sismabonus e al bonus facciate ma non possono accedere alla detrazione riferita agli interventi di recupero del patrimonio edilizio – riconosciuta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Di conseguenza, tali enti, potranno optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura solo in relazione alle detrazioni loro riconosciute.

Ristrutturazione con ampliamento in assenza di asseverazione (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 12)

Non può accedere al Superbonus l’intervento di ristrutturazione con ampliamento, in cui i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione, infatti, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.