Ai fini del Superbonus 110%, tra le «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» non rientrano le pareti verticali della facciata esterna dell’immobile costituite da vetrate sebbene non rimuovibili e non apribili.
Il caso
L’istante intende avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.
In particolare, è sua intenzione sostituire le vetrate con una parete in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche. Nel rilevare che non esiste una precisa definizione di “pareti opache”, chiede all’AE se l’intervento possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che, danno diritto al Superbonus del 110% (art. 119 c. 1 lett. a) DL 34/2020 conv. L. 77/2020).
Le indicazioni dell’AE
Le spese sostenute per l’intervento descritto non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione, stante l’esplicito richiamo, contenuto nella disposizione agevolativa, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio.
