Superbonus e situazione esistente all’inizio dei lavori

L’AE ha fornito un chiarimento in materia di Superbonus, esaminando la casistica di un contribuente che intende effettuare interventi edilizi su un immobile composto attualmente da tre unità immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo proprietario e con ingresso comune. L’istante precisa che la ristrutturazione porterebbe alla costituzione di due unità immobiliari accostate completamente indipendenti e con accessi autonomi, da adibire rispettivamente a prima e seconda casa dell’istante, con passaggio, per il profilo dell’efficientamento energetico, dalla classe G alla classe AA2.

L’AE ha focalizzato l’attenzione sulla configurazione dell’immobile: nell’ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Non è quindi possibile accedere al Superbonus se la configurazione dell’immobile di proprietà, prima dell’inizio degli interventi, non è riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.

Resta fermo che sarà comunque possibile per l’istante fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio (artt. 14 e 16 DL 63/2013). In maniera analoga a quanto descritto per il Superbonus, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 15

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *