Superbonus: chiarimenti su pertinenze, attestazioni e fotovoltaico

Si riassumono le ultime indicazioni in tema di Superbonus 110% rese dall’AE.

Interventi su edificio unifamiliare con pertinenza (Risp. AE 10 marzo 2021 n. 167)

Nell’ipotesi di edificio unifamiliare è possibile accedere al Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sull’unità immobiliare, a destinazione residenziale e sull’unità unità immobiliare dotata del vincolo di pertinenzialità, con l’unità immobiliare principale, fermo restando che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione è stabilito nella misura di:

  • 50.000 € per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa (trainante);
  • 30.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione (trainante);
  • 54.545,45 € per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari (trainato);
  • 48.000 € per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (trainato).

Laddove sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Nel caso di specie, riguardante un edificio unifamiliare composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di cui una classificata nella categoria catastale A/3 (abitazione) e l’altra nella categoria catastale C/6 (autorimessa adibita a pertinenza), il proprietario è stato ammesso al Superbonus con riferimento ai lavori di efficientamento energetico che andrà ad effettuare sull’unità immobiliare ad uso residenziale. Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo della detrazione fiscale spettante per l’esecuzione degli interventi “trainanti” e “trainati” potrà accedere al Superbonus nei limiti sopra indicati.

Presentazione del nuovo modello B (Risp. AE 10 marzo 2021 n. 168)

L’attestazione della congruità delle spese (Allegato B DM 28 febbraio 2017 n. 58) risponde ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudica l’accesso al Superbonus.

L’istante ha ottenuto l’autorizzazione a effettuare degli interventi antisismici precedentemente all’aggiornamento delle modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico (modello B) avvenuta ad opera del DM 6 agosto 2020 n. 329. Con l’interpello chiede se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.

Considerato che, ai fini del Superbonus, per gli interventi antisismici i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese e che la predetta asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, l’AE ritiene che detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza (Risp. AE 10 marzo 2021 n. 171)

Non è precluso l’accesso al Superbonus alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica. Il principio deriva dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 che prevedono la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 1 c. 66 lett. i L. 178/2020).

Nel caso di specie è stato ammesso alla detrazione del 110% l’impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti.Risp. AE 10 marzo 2021 n. 167Risp. AE 10 marzo 2021 n. 168Risp. AE 10 marzo 2021 n. 171