Cura Italia: credito d’imposta per botteghe e negozi, pronto il codice tributo

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La misura agevolativa è prevista dal Decreto “Cura Italia” (art. 65 DL 18/2020) e ha lo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione (art.17 D.Lgs. 241/97), utilizzando, a partire dal 25 marzo, il codice tributo istituito dalla Ris. AE 20 marzo 2020 n. 13/E:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 DL 18/2020”.

Sono escluse dal credito d’imposta le attività identificate come essenziali (Allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020), per le quali non è stata sospesa l’attività. 

Sospensione dei termini e trattazione delle istanze di interpello

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini previsto dal DL 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19 (Circ. AE 20 marzo 2020 n. 4/E).

Le norme del “Cura Italia” dispongono la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per quanto concerne la sospensione dei termini delle istanze di interpello, si tratta, in particolare, di quelle riguardanti:

  • l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
  • la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  • l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
  • la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario.

La disposizione, inoltre, riguarda anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti. Sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.

Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia, 1° giugno 2020).

Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello, le strutture competenti dell’Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, fornire pareri ai contribuenti o svolgere le interlocuzioni formali. La circ. AE in commento precisa anche l’inibizione della formazione del silenzio assenso in tutto l’arco temporale in cui opera la sospensione.

“Cura Italia”, on-line i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Per rispondere alle più frequenti domande in merito alle disposizioni governative introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale una serie di FAQ che possono aiutare i contribuenti a capire le novità, in particolare sul piano delle scadenze.

Il Decreto “Cura Italia” prevede la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter“, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

Alcune risposte dell’Agenzia sono di massimo interesse. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (che vanno pagate entro il 30 giugno 2020) potrà essere richiesta una rateizzazione (in questo caso, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020).

In merito alle rateizzazioni già in essere, si precisa che il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione.

S.r.l.: ulteriore dilazione per la nomina del revisore

l termine per la nomina del revisore nelle s.r.l. che hanno superato i limiti dimensionali previsti dall’art 2477 c.c. è fissato alla data di approvazione del bilancio 2019 (art. 8 c. 6 sexies DL 162/2019 conv. con modif. L 8/2020).

Il decreto Cura Italia ha spostato il termine per l’approvazione dei bilanci 2019 al 28 giugno 2020 per tutte le società, senza necessità di fornire motivazioni al riguardo (art. 106 DL 18/2020 c.d. decreto Cura Italia).

Pertanto, le nomine degli organi societari, comprese quelle dell’organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l. che per la prima volta ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 2477 c. 2 c.c., subiscono, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze.

Ricordiamo che la suddetta disposizione del decreto Cura Italia, dettata dalle particolari esigenze connesse all’emergenza da Covid 19, consente di derogare alle norme del codice civile (art. 2364 c. 2 c.c.) che permettono di fruire del maggior termine di 180 giorni solo se espressamente previsto dallo statuto sociale e motivato da

– redazione del bilancio consolidato;

– particolari esigenze relative alla struttura della società;

– particolari esigenze relative all’oggetto della società.art. 106 DL 18/2020

Il decreto “Cura Italia” in materia di accertamento: lo slittamento di due anni.

Il rinvio biennale degli accertamenti

La prima e più importante novità è quella contenuta all’art 67 c. 4, sulla quale si sta concentrando l’attenzione degli addetti ai lavori.

La norma, infatti, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, richiama espressamente l’art. 12 D.Lgs. 159/2015 intitolato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, il quale, al c. 2, prevede un differimento biennale per la notifica degli avvisi di accertamento.

La norma, infatti, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali o aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’art. 3 c. 3 L. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Pertanto, gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2020, ossia – ordinariamente – quelli relativi all’anno d’imposta 2015 (ovvero ad annualità precedenti, in caso di omessa dichiarazione o di violazioni penalmente rilevanti), potranno essere notificati entro il 31 dicembre 2022.

Va, tuttavia, evidenziato che il riferimento letterale ai comuni, cui è ancorata la norma, unito a una lettura sistematica del decreto emergenziale, potrebbero non escludere una conclusione diversa.

Infatti, se è vero che il DPCM 9/2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento dell’epidemia, è altrettanto vero che esso non contiene alcun riferimento ai comuni, come invece previsto dai precedenti decreti del 1 e dell’8 marzo (prima i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, poi l’intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia).

A ciò aggiungasi che l’art. 62 c. 2 e 4 DL 18/2020 contiene una deroga espressa per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza ai fini della sospensione dei versamenti, il che, letto in un’ottica sistematica, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore emergenziale abbia voluto imprimere un dato di natura territoriale alla misura eccezionale.

In quest’ottica, dunque, si potrebbe ritenere che la proroga biennale riguardi soltanto i comuni individuati dai due decreti del 1 e dell’8 marzo e non il resto del territorio nazionale.

Se così fosse, gli accertamenti che venissero notificati entro il 31 dicembre 2022 da parte di uffici che non siano situati in quei comuni, o a soggetti non aventi sede negli stessi, potrebbero presentare un profilo di impugnazione proprio in ragione di una eventuale decadenza, ove volesse accedersi a questa tesi.

Peraltro, occorre considerare che il 31 dicembre 2022 scadranno anche i “nuovi” termini per la notifica degli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2016 (entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) e, per questo, appare verosimile che gli uffici non attenderanno quella data per notificare entrambe le annualità, onde evitare un pericoloso ingorgo di scadenze.

Decreto “Cura Italia”: principali misure di sostegno in materia di lavoro previste per lavoratori autonomi.

Il DL 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), è stato pubblicato sulla G.U. n. 70.

Indennità una tantum

Al capo II del DL 18/2020 è stata prevista un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 per le seguenti categorie di lavoratori (artt. 27, 28, 29, 30, 38 DL 18/2020):

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL 18/2020 (17 marzo 2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo,
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione. In tal caso, tuttavia, non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Tale indennità, peraltro, non concorre alla formazione del reddito (DPR 917/86 TUIR).

Decreto Cura Italia: novità fiscali e misure di sostegno per autonomi e imprese

  1. Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile e del versamento IVA di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). Per gli operatori economici ai quali non si applicano le sospensioni di cui sopra, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
  2. Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate. Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.
  3. A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo. Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.
  4. Estensione della deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’art. 27 L. 133/99; introduzione di una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro
  5. Sostegno ai professionisti e ai lavoratori autonomi :
    Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo interessa una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
    Istituzione di un fondo residuale, con una dotazione di 300 milioni di euro, per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
  6. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese :
    Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza).
    Potenziamento del fondo anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti
    Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa. .
    Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.
    Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti.
  7. Rifiuti
    Rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.

Cedolare secca estensione dell’aliquota del 10%

L’aliquota ridotta del 10% della cedolare secca si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza per il verificarsi degli eventi calamitosi (previsti dall’art. 2 c. 1 lett. c L. 225/92).
L’aliquota si applica anche nei comuni interessati dal sisma che ha colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 (si tratta dei comuni indicati nell’art. 1 c. 1 DL 189/2016 conv. in L. 229/2016), individuati da ordinanza sindacale come “zona rossa”.

Tribunali chiusi fino al 15 aprile. Alt a notifiche dei ricorsi fiscali

Rinvio delle udienze fino al prossimo 15 aprile, con contestuale sospensione dei termini e applicazione a tutti i procedimenti civili e penali pendenti. Sostegno economico ai giudici onorari, blocco delle notifiche tributarie in primo grado. La bozza di decreto legge aggiorna e modifica il pacchetto di misure, approvato da poco più di una settimana, per garantire l’amministrazione della giustizia nelle settimane dell’emergenza sanitaria. Così, preso atto dell’aggravarsi della situazione, il termine di rinvio-sospensione è prorogato dal 22 marzo al 15 aprile; di conseguenza passa al 16 aprile il giorno dal quale i capi degli uffici giudiziari potranno adottare misure per evitare l’affollamento degli uffici.