Il Decreto Cura Italia prevede degli incentivi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Alle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro. Le erogazioni devono essere in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa si rimanda alla disciplina prevista in caso di calamità (art. 27 L. 133/99). Esse sono quindi deducibili, senza limiti di importo, se avvengono per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti. I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ai fini IRAP, le suddette erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano in quanto compatibili gli artt. 3 e 4 DM 28 novembre 2019, secondo i quali l’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR). Se si tratta di un bene strumentale, l’ammontare è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento; se si tratta di un bene merce, con riferimento al minore tra il valore normale e il valore utilizzato per il calcolo delle rimanenze di magazzino. Ai sensi del citato art. 4, l’erogazione deve risultare da un atto scritto contenente la dichiarazione del donatore, la descrizione analitica dei beni e dei rispettivi valori e la dichiarazione del destinatario di utilizzare i beni a fini civici, solidaristici e di utilità sociale.Art. 66 DL 18/2020
