La residenza anagrafica (o il previo svolgimento di attività lavorativa) nel Comune dove si intende acquistare un immobile costituisce presupposto necessario ai fini del godimento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (Cass. 17 marzo 2020 n. 7352).
Nel caso in esame, l’Ufficio delle Entrate aveva disconosciuto i benefici prima casa nei confronti di un contribuente il quale non aveva trasferito la propria residenza nel Comune ove era sito l’immobile.
La Corte di Cassazione ha ricordato che il requisito necessario per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente abbia già la propria residenza o, in alternativa, che ivi si stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto. Ne deriva che condizione indispensabile per non decadere dal beneficio è che l’acquirente, a meno che non sia già residente nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile, provveda a trasferirsi in detto Comune entro il termine, di natura perentoria, di 18 mesi dall’acquisto. La prova dell’elezione ad abitazione principale è solo il trasferimento anagrafico della residenza, unico elemento dotato di certezza perché verificabile da parte dell’Amministrazione presso il Comune ove è sito l’immobile.Cass. 17 marzo 2020 n. 7352
