Liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza: indennità di sostegno al reddito

Il Decreto “Cura Italia” ha stabilito (art. 44 DL 18/2020) la creazione di un “Fondo per il reddito di ultima istanza”, per finanziare uno strumento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (D.Lgs. 509/94; D.Lgs. 103/96).

Campo di applicazione

L’indennità, spettante per il mese di marzo 2020, è riconosciuta ai lavoratori liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (D.Lgs. 509/94; D.Lgs. 103/96) che abbiano percepito, nel corso del 2018, un reddito complessivo lordo:

– inferiore a € 35.000,00 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

– compreso tra € 35.000,00 e € 50.000,00 e che abbiano cessato (cioè chiuso la Partita IVA tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020), sospeso o ridotto la propria attività lavorativa (cioè registrino una comprovata riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto al primo trimestre del 2019) in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Misura dell’indennità

L’indennità, che è pari ad € 600, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

– le altre misure di sostegno al reddito previste dal Decreto “Cura Italia” (artt. 19-22, 27-30, 38 e 96 DL 18/2020);

– la fruizione del Reddito di cittadinanza.

Domanda

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata dagli interessati direttamente alla rispettiva Cassa previdenziale di appartenenza entro il 30 aprile 2020.

L’indennità deve essere richiesta ad un solo Ente previdenziale e a una sola forma di previdenza obbligatoria.

L’istanza, presentata secondo gli schemi previsti dai singoli Enti previdenziali, deve essere corredata da:

– un’autodichiarazione in cui l’interessato afferma sotto la propria responsabilità di soddisfare tutti i requisiti necessari per ottenere l’indennità;

– una copia di carta d’identità, codice fiscale e dalle coordinate bancarie su cui effettuare l’accredito del beneficio.

Gli Enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata riconosciuta l’indennità all’INPS e all’Agenzia delle Entrate.

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