Il Decreto Cura Italia ha sospeso gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La suddetta sospensione opera per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
La dichiarazione di successione, da presentare all’AE entro 12 mesi dalla data di apertura della stessa (art. 31 D.Lgs. 346/90), pur non essendo espressamente menzionata dal Decreto Cura Italia è finalizzata al pagamento delle imposte e rientra, secondo l’AE e le risposte alle FAQ presenti sul sito del MEF, tra gli adempimenti tributari. Di conseguenza, se il termine annuale di presentazione della dichiarazione di successione scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
L’AE precisa che se il contribuente si avvale della sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono i seguenti: erede, chiamato all’eredità che non abbia rinunciato, legatario, amministratore dell’eredità, curatore dell’eredità giacente, esecutore testamentario, in caso di assenza soggetto immesso nel possesso temporaneo dei beni, trustee in caso di istituzione di trust. Se i soggetti obbligati sono più di uno, è sufficiente che uno solo di essi proceda alla presentazione.
L’obbligo di presentazione non sussiste se, congiuntamente:
– l’eredità è devoluta al coniuge e/o figli e/o genitori e/o altri parenti in linea retta;
– ha valore non superiore a 100.000 euro;
– non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
La dichiarazione deve essere presentata, dal dichiarante o intermediario abilitato, in via telematica utilizzando il modello reperibile sul sito dell’AE
