In tema di presupposto impositivo TARSU il soggetto che ha omesso di presentare tempestivamente la denuncia di cessazione ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo:
– laddove presenti entro sei mesi dalla notifica del ruolo la denuncia in cui provi la cessazione, oppure
– nel caso in cui il tributo sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante.
L’esonero del tributo, si precisa, ha effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma restando la debenza della tassa per l’intero anno in cui è avvenuta la cessazione.
Lo pronuncia in esame richiama l’interpretazione al concetto di “inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione” contenuto nell’art. 64 D.Lgs. 507/93 (Cass. 29 maggio 2013 n. 13296).
