Covid-19 e obbligo di registrazione degli atti privati in termine fisso

La sospensione dei termini degli adempimenti, prevista nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto, si applica anche all’assolvimento dell’obbligo di registrazione degli atti privati in termine fisso (Circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E).

L’AE ha osservato che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore, la disposizione assume portata generale. L’Agenzia fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso. Le Entrate ricordano che sono obbligati a richiedere la registrazione:

  • le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4 TUR;
  • i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E

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