Contributi a fondo perduto Covid-19: calcolo del fatturato

Se la fattura della cessione dell’immobile strumentale da parte del consorzio ha partecipato alla liquidazione dell’IVA nel mese di aprile 2019, la stessa concorre al calcolo del fatturato del mese di riferimento da confrontare con il fatturato del mese di aprile 2020 ai fini del diritto al contributo a fondo perduto Covid-19.

L’art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, ricordiamo, ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’AE e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica.

In particolare, è previsto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Sono esclusi dal beneficio alcuni soggetti tra cui i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto Covid-19 dispongono che:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con la Circ. AE 21 luglio 2020 n. 22/E è stato specificato che dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Pertanto, se la fattura della cessione dell’immobile strumentale ha partecipato alla liquidazione dell’IVA nel mese di aprile 2019, la stessa concorre al calcolo del fatturato del mese di aprile 2019 da confrontare con il fatturato del mese di aprile 2020 ai fini del diritto al contributo a fondo perduto Covid-19.

Superbonus: soggetti in regime forfettario

I soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, come nel caso dei forfettari, possono beneficiare del Superbonus optando, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura), o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (artt. 119 e 121 DL 34/2020 conv. L. 77/2020).

Il caso

L’istante, un professionista in regime forfettario, ha intenzione di ristrutturare un’unità immobiliare ubicata in zona sismica “2”, nel rispetto dei requisiti di legge previsti per l’applicazione del c.d. “sisma bonus”. Propone interpello al fine di conoscere il parere dell’AE in tema di cessione del c.d. “superbonus” al 110% da parte di soggetti privi di capienza per la detrazione IRPEF.

Le indicazioni dell’AE

L’istante, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell’agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti connessi (Provv. AE 8 agosto 2020 n. 283847, come modificato dal Provv. AE 12 ottobre 2020 n. 326047), potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito pur se, come affermato, risulterà privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF.

DL Ristori: bonus locazioni

Il Decreto Ristori estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio, al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese la cui attività è stata sospesa o soggetta a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica (art. 8 DL 137/2020).

Beneficiari

Possono fruire del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, le attività dei settori indicati nella tabella di cui all’All. 1 del nuovo decreto emergenziale, vale a dire le attività soggette alle restrizioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020, al netto di quelle che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Condizioni di accesso

Si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie previste per il credito d’imposta disciplinato dal Decreto Rilancio (art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Pertanto, ai fini dell’accesso, occorre aver riscontrato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Importi

Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

  • 60% dei canoni di locazione, leasing o concessione;
  • 30% dei canoni per affitto d’azienda o per contratto di servizi a prestazioni complesse.

art. 8 DL 137/2020DPCM 24 ottobre 2020art. 28 DL 34/2020 conv. L. 77/2020

Superbonus, limite di spesa degli interventi trainanti e trainati

Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito. In particolare, se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il predetto limite è pari a 160.000 euro.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti “interventi trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cosiddetti “interventi trainati”), effettuati, tra l’altro: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”); su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”).

Interventi trainanti

Nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche – il Superbonus spetta, tra l’altro, per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico la detrazione è elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Per interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Interventi trainati

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento. In tale ambito rientrano anche i seguenti interventi:

  • la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
  • la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con un intervento finalizzato all’ efficienza energetica “trainante” e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

Ecosismabonus: quando si è in presenza di un condominio

Ai fini dell’ecosismabonus, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione «parti comuni di edificio residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni» e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.

Il caso

L’Istante vuole acquistare un immobile in categoria catastale A/4 con relativa pertinenza (C/6) e due fabbricati rurali in categoria catastale F2 (unità collabenti) che erano a destinazione produttiva (ex stalla e pollaio/basso comodo) con l’intenzione di effettuare “una ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione di preesistenti edifici”, beneficiando della detrazione cd. ecosismabonus (art. 14 c. 2-quater DL 63/2013). Il corpo principale di fabbrica è composto da n. 2 unità immobiliari, con parti comuni, abitazione (A/4) ed edificio produttivo, ex-stalla fienile (F/2), strumentale all’attività agricola.

Il progetto di demolizione con fedele ricostruzione del corpo di fabbrica principale, con il medesimo titolo edilizio di “ristrutturazione e restauro conservativo “, prevede una ricostruzione con una volumetria inferiore, un miglioramento sismico, di almeno 2 classi, e interventi di risparmio energetico, una fusione delle due unità immobiliari (A/4 ed F/2) in un’unica unità ad uso residenziale, ed uno spostamento di sedime di 20 metri per il rispetto delle normative urbanistiche.

Inoltre, il progetto sul corpo di fabbrica principale prevede la realizzazione di opere interne di miglioramento energetico, non conseguenti agli interventi su parti comuni, sui quali il committente ha intenzione di beneficiare della detrazione fiscale del 65%, applicabile sull’unica unità immobiliare residenziale in quanto solo quest’ultima gode dei requisiti previsti per il miglioramento energetico. Su tale intervento, trattandosi di una fusione in una unità residenziale, l’Istante ha intenzione di godere della detrazione bonus mobili per la sola l’unità residenziale di partenza.

I quesiti

l’Istante chiede di chiarire se:

  • gli interventi effettuati sul corpo di fabbrica principale possano considerarsi effettuati su un condominio minimo con la possibilità di cedere la detrazione spettante per tali interventi;
  • nel caso in cui il corpo di fabbrica principale non fosse considerato “mini condominio”, se possa applicare due plafond di spesa relativo alle due unità immobiliari per le detrazioni previste per interventi antisismici, mentre, per gli interventi ecobonus, il limite di detrazione previsto per la sola unità immobiliare in origine destinata ad abitazione;
  • il corpo di fabbrica staccato “ex stalla” possa considerarsi come unità immobiliare indipendente e, pertanto, godere di un autonomo plafond di spesa pari a 96.000 €;
  • possa fruire del bonus mobili relativo agli interventi effettuati sull’unità abitativa.

Le indicazioni dell’AE

Con riguardo alla possibilità di considerare l’edificio principale come un condominio, nel caso di specie il corpo principale è costituito da un’unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale (a lavori completati due unità verranno accorpate e si realizzerà un’unità residenziale e una pertinenza a cui si aggiungerà un garage doppio ricavato dall’altro edificio). Pertanto, non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l’Istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus). L’Istante potrà eventualmente fruire in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici per i lavori che intende effettuare sulle singole unità immobiliari. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse e contabilizzando separatamente le spese riferite ai due diversi interventi.

Con riguardo al corpo di fabbrica staccato “ex stalla”, è precisato che l’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti“) in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente. Ai fini della fruizione dell’ecobonus per le unità collabenti deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. In ordine agli interventi che l’Istante intende effettuare sul secondo corpo, dette unità, anche se accatastate separatamente dall’edificio principale, hanno un carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito dei lavori. Pertanto, alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il sismabonus, ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 € previsto per l’unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa.

Con riferimento al bonus mobili, considerato che per accedere al beneficio, è necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi che l’Istante intende effettuare rientrano tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili.

Da ultimo, è segnalato che, con l’entrata in vigore del DL Rilancio, per specifici interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd. Superbonus, art. 119 DL 34/2020).

Superbonus su parti comuni: serve l’autorizzazione del condominio

Il Superbonus del 110% su parti condominiali può essere richiesto solo con l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, anche se gli interventi interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguardano una singola unità abitativa. In alternativa, il singolo condomino può accedere all’ecobonus.

Il caso

Nel caso di specie l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (c.d. cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio. Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti. L’istante, un condomino, chiede all’AE:

  • se può avvalersi del Superbonus (art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro;
  • se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, possa avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.

Le indicazioni dell’AE

Per l’AF l’Istante può accedere al Superbonus per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è l’Istante è proprietario, l’AE chiariscono che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel c.d. ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante.

L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110% per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione. Per tali interventi, tuttavia, ricorrendone i presupposti e requisiti ed effettuando tutti gli adempimenti, potrà, eventualmente, fruire dell’ecobonus (art. 14 DL 63/2013)

Bonus facciate: agevolati gli interventi sui balconi

Beneficiano del bonus facciate gli interventi, eseguiti sui balconi, di:

  • rimozione pavimentazione esistente;
  • impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione;
  • rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.

A chiarirlo è la Risp. AE 25 settembre 2020 n. 411.

Chiamata ad esprimersi, tramite interpello, sulla agevolabilità dei predetti interventi, l’AFEha riconosciuto all’Istante la possibilità di fruire del bonus facciate (art. 1 c. 219-223 L. 160/2019). In particolare, relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma agevolativa, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Sanificazione o disinfezione? Il nuovo Protocollo di regolamentazione delle misure anti Covid-19 negli ambienti di lavoro

In data 24 aprile 2020 le autorità preposte hanno provveduto all’integrazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia, del lavoro, dello sviluppo economico e della salute.

Come nella precedente versione, è previsto che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire esclusivamente in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma ora viene anche precisato che l’eventuale mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

A tal proposito l’azienda deve assicurare:

– la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di svago;

– nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, la pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circ. Min. Salute 22 febbraio 2020 n. 5443 nonché alla loro ventilazione;

– la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Come altresì noto, i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro effettuate da imprese abilitate, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ogni beneficiario (art. 64 DL 18/2020). Successivamente, con l’art. 8 DL 23/2020, è stata estesa la possibilità di riconoscere il credito d’imposta anche alle spese finalizzate all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (es. mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere, pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti).

Tenendo presente che il fine ultimo delle predette previsioni è proprio quello di incentivare operazioni che contrastino la propagazione del virus Covid-19 negli ambienti lavorativi, si ritiene opportuno soffermarsi sul corretto significato da attribuire all’attività di “sanificazione” richiamata da tutte le disposizioni in commento. A tal fine, è necessario riferirsi alle definizioni fornite dal DM 7 luglio 1997 (che disciplina anche le categorie di attività esercitabili dalle imprese specializzate in ambito di pulizia, disinfezione, sanificazione) secondo cui si intendono:

– attività di disinfezione quelle che comprendono procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (art. 1 lett. b);

– attività di sanificazione quelle riguardanti il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione che comportano il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima in termini di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore (art. 1 lett. e).

Dall’esame delle definizioni è lecito chiedersi se il rifermento alla cosiddetta “sanificazione”, all’interno del Protocollo di Regolamentazione e nei decreti successivi, sia stato intenzionale o se più puntualmente ci si volesse riferire alla specifica attività di “disinfezione”. Un chiarimento sarebbe fondamentale anche per poter definire con certezza gli operatori professionali abilitati a svolgere queste attività (anche ai fini della successiva fruizione del credito di imposta). Attenendosi rigidamente al tenore letterale del protocollo e della normativa, parrebbe di fatto evidente la necessità di incaricare esclusivamente imprese abilitate presso la Camera di Commercio a svolgere attività di “sanificazione” di cui all’art. 1 lett. e DM 7 luglio 1997 (modello “Requisiti/82L”), viceversa analizzando nel dettaglio le attività da svolgere parrebbe ragionevole ritenere idonea l’abilitazione all’esercizio della “disinfezione” di cui alla lett. b).

Riepiloghiamo di seguito altre modifiche di rilievo introdotte con l’aggiornamento del protocollo condiviso al 24 aprile 2020.

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni, ai sensi della Circ. Min. Salute 22 febbraio 2020 n. 5443.

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Viene inoltre individuato l’obbligo generico per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni di utilizzare una mascherina chirurgica, come del resto normato dall’art. 34 DL 9/2020 in combinato con l’art. 16 c. 1 DL 18/2020.

Mod. 730 precompilato: a breve l’accesso alla dichiarazione

L’AE entro il 5 maggio 2020 rende disponibile, nell’area dedicata del suo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata. Il termine in origine era il 15 aprile (art. 1 c. 1 D.Lgs. 175/2014), modificato al 30 aprile (art. 16 bis c. 3 lett. a DL 124/2019 conv. in L. 157/2019) e in seguito prorogato a causa del Covid-19, per il solo 2020, al 5 maggio 2020 (art. 1 c. 4 DL 9/2020).

Si ricorda che possono utilizzare il mod. 730 i lavoratori dipendenti, assimilati e i pensionati. Se scelgono di utilizzare il mod. 730 precompilato, alternativo a quello ordinario, questo è compilato direttamente dall’AE che utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle CU.

I soggetti sopra indicati accedono alla dichiarazione precompilata, dal sito internet dell’AE , direttamente (utilizzano le credenziali Fisconline, INPS o SPID) o tramite delega a:

– se il datore di lavoro ha dato la propria disponibilità, il rapporto di lavoro sussiste nel periodo utile per effettuare le operazioni di conguaglio e ha trasmesso la CU all’AE entro il termine (per il 2020 31 marzo 2020 in base all’art. 1 DL 9/2020, dal 2021 16 marzo), datore di lavoro;

– negli altri casi e sempre che il datore abbia trasmesso la CU all’AE entro il termine, CAF o professionisti abilitati.

A seguito dell’accesso, possono visualizzare i seguenti documenti:

  • dichiarazione;
  • prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti in dichiarazione nonché delle principali fonti utilizzate per la sua elaborazione;
  • prospetto ulteriore con le informazioni che risultano incomplete o incongruenti da controllare prima di inserirle in dichiarazione;
  • esito della liquidazione (rimborso che sarà erogato dal datore di lavoro e/o somme che saranno trattenute in busta paga o versate direttamente);
  • dettaglio dei risultati della liquidazione.

Regime forfettario, rilevano soltanto i redditi percepiti in via ordinaria

L’AE, in merito alla causa ostativa al regime forfettario, ha evidenziato che, ai fini della determinazione del limite di 30mila euro, rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria (Risp. AE 14 aprile 2020 n. 102).

L’istante rappresentava di aver percepito un reddito da pensione riferito al periodo di imposta 2019 inferiore a 30mila euro. In via straordinaria, nell’anno 2019 aveva ricevuto a titolo di arretrato per l’anno 2018 un pagamento da parte dell’INPS e tale arretrato è stato assoggettato a tassazione separata. Tuttavia l’istante rappresentava che sommando l’importo predetto, cioè l’arretrato riferito al 2018, al reddito da pensione del 2019, il reddito complessivamente percepito nel 2019 era superiore a 30mila euro. L’istante riteneva di poter continuare ad applicare nell’anno 2020 il regime di favore forfettario, risultando il reddito da pensione percepito nel 2019 inferiore a 30mila euro, e che l’arretrato percepito nel 2019, ma riferito all’anno 2018, non dovesse essere cumulato al reddito 2019.

In merito alla percezione di redditi di pensione dell’anno 2019 inferiore a 30mila euro e ad un emolumento arretrato relativo a redditi dell’anno 2018 erogato dall’INPS, l’AE ha precisato che tali emolumenti sono disciplinati dall’art. 17 TUIR e che, in presenza di determinati requisiti, è riservato a detti redditi il beneficio della tassazione separata.

Secondo l’AE, ai fini della determinazione del limite di 30mila euro, rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia. L’AE ha dunque ritenuto non integrata la causa ostativa, osservando che l’istante potrà applicare il regime forfettario nel periodo d’imposta 2020.