On-line il sito istituzionale dedicato al Superbonus

All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è consultabile il nuovo sito dedicato al Superbonus, la detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il nuovo portale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione:

  • ospita una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea;
  • offre la possibilità di inviare i propri quesiti sull’agevolazione tramite apposito canale;
  • raccoglie la Guida e tutti i documenti relativi al Superbonus;
  • illustra i benefici riconosciuti ai cittadini e alle imprese.

Superbonus, altri casi pratici all’esame dell’AE

Si sintetizzano i più recenti chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, in sede di Risposta ad interpello, in tema di Superbonus 100%.

Ampliamento senza demolizione ed efficientamento energetico (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 24)

Il caso riguarda un’abitazione unifamiliare “funzionalmente indipendente” con accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale l’istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento del volume riscaldato e contestualmente interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla porzione di abitazione esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.

Come chiarito dall’AE, eccetto l’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Con riferimento agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, l’Istante potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento. Con riguardo, invece, all’installazione dell’impianto fotovoltaico, il Superbonus spetta sull’intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata.

Edificio composto da abitazione, ufficio e cabina elettrica (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 21)

Nel caso di specie il proprietario di un edificio composto da un’abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina elettrica con servitù a favore dell’Enel, tutti funzionalmente indipendenti, potrà accedere al Superbonus con riferimento alla sola unità immobiliare ad uso residenziale. Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l’edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus. L’unita immobiliare a destinazione residenziale per essere considerata “funzionalmente indipendente” deve essere dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disporre di un accesso autonomo dall’esterno.

Demolizione e ricostruzione (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 17)

Nel caso di specie l’istante chiede di fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione sia realizzato su immobili accatastati C/2 e parte dell’unità F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale di categoria A/3. L’Istante potrà fruire delle agevolazioni solo laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati (C/2 e F/2)

Edificio con due corpi “affiancati” e unità immobiliari locate (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 16)

L’istante è proprietario di un edificio composto da due “corpi” affiancati di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale, sulla quale l’istante intende effettuare interventi di risparmio energetico, mentre l’altro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi. Secondo l’AE, nel presupposto che l’unità immobiliare in questione sia “funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno“, l’istante può, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Il documento chiarisce ulteriormente che, con riferimento al caso di unità immobiliari locate o in comodato, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Enti religiosi (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 14)

Gli enti religiosi, non essendo espressamente indicati dalla disciplina agevolativa tra i soggetti beneficiari del Superbonus, potranno fruire della detrazione se rientrano anche tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato (Odv) o tra le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri (vale a dire i soggetti indicati nell’art. 119 c. 9 lett. d-bis) DL 34/2020, ammessi senza limitazioni all’agevolazione), per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. Diversamente, gli enti religiosi potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino. Tenuto presente che gli enti non commerciali, tra cui figurano gli enti religiosi, possono accedere all’ecobonus, al sismabonus e al bonus facciate ma non possono accedere alla detrazione riferita agli interventi di recupero del patrimonio edilizio – riconosciuta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Di conseguenza, tali enti, potranno optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura solo in relazione alle detrazioni loro riconosciute.

Ristrutturazione con ampliamento in assenza di asseverazione (Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 12)

Non può accedere al Superbonus l’intervento di ristrutturazione con ampliamento, in cui i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione, infatti, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Superbonus: villette del residence con passo carraio in comune

Se una villetta a schiera, dotata di accesso autonomo dall’esterno, è inserita nel contesto di un residence e vi si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, si può fruire del Superbonus per gliinterventi riconducibili all’agevolazione.

Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada, da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva (art. 119 c. 1 bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

Nel caso di una villetta a schiera si ha accesso autonomo dall’esterno se, ad esempio:

– la stessa è situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

– il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti sono di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Superbonus e situazione esistente all’inizio dei lavori

L’AE ha fornito un chiarimento in materia di Superbonus, esaminando la casistica di un contribuente che intende effettuare interventi edilizi su un immobile composto attualmente da tre unità immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo proprietario e con ingresso comune. L’istante precisa che la ristrutturazione porterebbe alla costituzione di due unità immobiliari accostate completamente indipendenti e con accessi autonomi, da adibire rispettivamente a prima e seconda casa dell’istante, con passaggio, per il profilo dell’efficientamento energetico, dalla classe G alla classe AA2.

L’AE ha focalizzato l’attenzione sulla configurazione dell’immobile: nell’ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Non è quindi possibile accedere al Superbonus se la configurazione dell’immobile di proprietà, prima dell’inizio degli interventi, non è riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.

Resta fermo che sarà comunque possibile per l’istante fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio (artt. 14 e 16 DL 63/2013). In maniera analoga a quanto descritto per il Superbonus, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 15

Superbonus e riduzione del rischio sismico

L’AE ha fornito un chiarimento in tema di Superbonus, in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico.

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto semplificazioni rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico (art. 10 c. 1 lett. b n. 2 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020).

Gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono quindi prevedere caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quelle originarie (art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001). Al riguardo, l’AE ricorda che detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.Risp. AE 7 gennaio 2021 n. 11

Sconto in fattura o cessione del credito anche per contribuenti in regime forfettario

Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus, l’AE ritiene che il contribuente “forfettario” potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’AE conferma dunque lo sconto in fattura per i contribuenti forfettari: nel caso prospettato, il soggetto chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, pur essendo l’istante medesimo un libero professionista che aderisce al regime forfettario.

In modo particolare, il contribuente rappresentava di voler effettuare spese di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti dell’abitazione di sua proprietà.

Il Fisco ha risposto che, linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario, poiché il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta (cfr. Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E).

Quanto ai profili dell’interpello sull’applicazione del “bonus facciate”, l’elemento architettonico denominato altana veneziana (assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto chiaramente percepibile dal suolo pubblico), gli interventi effettuati sull’altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al bonus facciate (art. 1 c. 219-224 L. 160/2019).Risp. AE 12 novembre 2020 n. 543

Sospensione dei versamenti contributivi: soggetti interessati e modalità applicative

Il Decreto Ristori ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (art. 13, c. 1, DL 137/2020), mentre il successivo Decreto Ristori Bis ha precisato che la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (art. 11 DL 149/2020).

L’INPS ha chiarito quali sono i soggetti interessati e quali sono le modalità di applicazione della sospensione prevista dai due decreti (Circ. INPS 12 novembre 2020 n. 128).

Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati:

– con sede operativa ubicata nel territorio dello Stato che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’All. 1 DL 149/2020;

– con sede operativa ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’All. 2 DL 149/2020. Il ministero della Salute ha individuato gli ambiti territoriali interessati come segue (Ordinanza Min. Salute 10 novembre 2020):

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetto per l’applicazione della sospensione contributiva in oggetto.

La sospensione dei versamenti, che si applica anche alle quote TFR da versare al Fondo di Tesoreria, non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi prevista dal Decreto Rilancio (artt. 126–127 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) e dal Decreto Agosto (art. 97 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020).

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Superbonus: compresenza di interventi “trainanti” e “trainati”

L’Istante è proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, avente categoria catastale A/2, sul quale intende effettuare lavori di ristrutturazione edilizia che comportano l’ampliamento e il frazionamento dell’edificio in due unità residenziali. Tali lavori comprendono interventi “trainanti” sia antisismici che di riqualificazione energetica, da effettuarsi congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico “trainati”.

L’AE ha precisato che, nel presupposto che si tratti di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici e siano osservati tutti gli adempimenti e le prescrizioni normativamente previste, l’istante può beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficienza energetica “trainanti” e, conseguentemente, per gli interventi “trainati” (art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

Con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.

Con riferimento all’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Considerata la presenza di tre camini nell’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi, l’Istante potrà accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.Risp. AE 4 novembre 2020 n. 523

Bonus facciate e immobili patrimonio

Il bonus facciate è volto ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano. Pertanto, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio.

L’art. 1 cc. 219-224 L. 160/2019 prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate“). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti in specifiche realtà territoriali. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare precisi requisiti.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa. Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, è stato chiarito che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio (i quali non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa, ex art. 90 TUIR ).Risp. AE 2 novembre 2020 n. 517art. 90 TUIRart. 1 cc. 219-224 L. 160/2019

Superbonus 110%: chiarimenti sulle parti dell’involucro agevolabili

Ai fini del Superbonus 110%, tra le «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» non rientrano le pareti verticali della facciata esterna dell’immobile costituite da vetrate sebbene non rimuovibili e non apribili.

Il caso

L’istante intende avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.

In particolare, è sua intenzione sostituire le vetrate con una parete in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche. Nel rilevare che non esiste una precisa definizione di “pareti opache”, chiede all’AE se l’intervento possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che, danno diritto al Superbonus del 110% (art. 119 c. 1 lett. a) DL 34/2020 conv. L. 77/2020).

Le indicazioni dell’AE

Le spese sostenute per l’intervento descritto non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione, stante l’esplicito richiamo, contenuto nella disposizione agevolativa, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio.