È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd “fondo Gasparrini”) per i mutui per l’acquisto della prima casa (Decreto 25 marzo 2020, GU 28 marzo 2020, n. 82). Grazie alle modifiche, l’acceso al Fondo, che permette di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, viene esteso:
- ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;
- ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Nuove ipotesi di accesso al Fondo: sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Più nello specifico, ai fini dell’accesso al Fondo, rilevano anche le seguenti disposizioni:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
In entrambe le nuove ipotesi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Ai fini della domanda, il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro (DPR 445/2000) che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
A fronte della sospensione del mutuo, a decorrere dal 17 marzo 2020, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Estensione del Fondo a lavoratori autonomi e liberi professionisti
L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (artt. 46, 47 DPR 445/2000) di aver registrato un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. Il calo del fatturato dev’essere stato registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre.
I soggetti ammessi sono:
- i lavoratori autonomi la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 L. 81/2017 (lavoratori autonomi, esclusi imprenditori e piccoli imprenditori);
- i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della L. 4/2013.
Per l’acceso al Fondo, in deroga alla disciplina ordinaria, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze.
Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione del mutuo, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
L’estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti e l’annessa disciplina illustrata si applicano, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020.