TARSU, condizioni per sgravio o rimborso

In tema di presupposto impositivo TARSU il soggetto che ha omesso di presentare tempestivamente la denuncia di cessazione ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo:

– laddove presenti entro sei mesi dalla notifica del ruolo la denuncia in cui provi la cessazione, oppure

– nel caso in cui il tributo sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante.

L’esonero del tributo, si precisa, ha effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma restando la debenza della tassa per l’intero anno in cui è avvenuta la cessazione.

Lo pronuncia in esame richiama l’interpretazione al concetto di “inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione” contenuto nell’art. 64 D.Lgs. 507/93 (Cass. 29 maggio 2013 n. 13296).

Covid-19 e obbligo di registrazione degli atti privati in termine fisso

La sospensione dei termini degli adempimenti, prevista nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto, si applica anche all’assolvimento dell’obbligo di registrazione degli atti privati in termine fisso (Circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E).

L’AE ha osservato che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore, la disposizione assume portata generale. L’Agenzia fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso. Le Entrate ricordano che sono obbligati a richiedere la registrazione:

  • le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4 TUR;
  • i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E

Dichiarazione di successione 2020: prorogato il termine di presentazione all’AE

Il Decreto Cura Italia ha sospeso gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La suddetta sospensione opera per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

La dichiarazione di successione, da presentare all’AE entro 12 mesi dalla data di apertura della stessa (art. 31 D.Lgs. 346/90), pur non essendo espressamente menzionata dal Decreto Cura Italia è finalizzata al pagamento delle imposte e rientra, secondo l’AE e le risposte alle FAQ presenti sul sito del MEF, tra gli adempimenti tributari. Di conseguenza, se il termine annuale di presentazione della dichiarazione di successione scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

L’AE precisa che se il contribuente si avvale della sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono i seguenti: erede, chiamato all’eredità che non abbia rinunciato, legatario, amministratore dell’eredità, curatore dell’eredità giacente, esecutore testamentario, in caso di assenza soggetto immesso nel possesso temporaneo dei beni, trustee in caso di istituzione di trust. Se i soggetti obbligati sono più di uno, è sufficiente che uno solo di essi proceda alla presentazione.

L’obbligo di presentazione non sussiste se, congiuntamente:

– l’eredità è devoluta al coniuge e/o figli e/o genitori e/o altri parenti in linea retta;

– ha valore non superiore a 100.000 euro;

– non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La dichiarazione deve essere presentata, dal dichiarante o intermediario abilitato, in via telematica utilizzando il modello reperibile sul sito dell’AE

Liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza: indennità di sostegno al reddito

Il Decreto “Cura Italia” ha stabilito (art. 44 DL 18/2020) la creazione di un “Fondo per il reddito di ultima istanza”, per finanziare uno strumento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (D.Lgs. 509/94; D.Lgs. 103/96).

Campo di applicazione

L’indennità, spettante per il mese di marzo 2020, è riconosciuta ai lavoratori liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (D.Lgs. 509/94; D.Lgs. 103/96) che abbiano percepito, nel corso del 2018, un reddito complessivo lordo:

– inferiore a € 35.000,00 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

– compreso tra € 35.000,00 e € 50.000,00 e che abbiano cessato (cioè chiuso la Partita IVA tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020), sospeso o ridotto la propria attività lavorativa (cioè registrino una comprovata riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto al primo trimestre del 2019) in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Misura dell’indennità

L’indennità, che è pari ad € 600, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

– le altre misure di sostegno al reddito previste dal Decreto “Cura Italia” (artt. 19-22, 27-30, 38 e 96 DL 18/2020);

– la fruizione del Reddito di cittadinanza.

Domanda

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata dagli interessati direttamente alla rispettiva Cassa previdenziale di appartenenza entro il 30 aprile 2020.

L’indennità deve essere richiesta ad un solo Ente previdenziale e a una sola forma di previdenza obbligatoria.

L’istanza, presentata secondo gli schemi previsti dai singoli Enti previdenziali, deve essere corredata da:

– un’autodichiarazione in cui l’interessato afferma sotto la propria responsabilità di soddisfare tutti i requisiti necessari per ottenere l’indennità;

– una copia di carta d’identità, codice fiscale e dalle coordinate bancarie su cui effettuare l’accredito del beneficio.

Gli Enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata riconosciuta l’indennità all’INPS e all’Agenzia delle Entrate.

Fondo solidarietà mutui prima casa: pubblicato il Decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd “fondo Gasparrini”) per i mutui per l’acquisto della prima casa (Decreto 25 marzo 2020, GU 28 marzo 2020, n. 82). Grazie alle modifiche, l’acceso al Fondo, che permette di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, viene esteso:

  • ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;
  • ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Nuove ipotesi di accesso al Fondo: sospensione o riduzione dell’orario di lavoro

Più nello specifico, ai fini dell’accesso al Fondo, rilevano anche le seguenti disposizioni:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

In entrambe le nuove ipotesi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Ai fini della domanda, il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro (DPR 445/2000) che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

A fronte della sospensione del mutuo, a decorrere dal 17 marzo 2020, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Estensione del Fondo a lavoratori autonomi e liberi professionisti

L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (artt. 46, 47 DPR 445/2000) di aver registrato un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. Il calo del fatturato dev’essere stato registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre.

I soggetti ammessi sono:

  • i lavoratori autonomi la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 L. 81/2017 (lavoratori autonomi, esclusi imprenditori e piccoli imprenditori);
  • i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della L. 4/2013.

Per l’acceso al Fondo, in deroga alla disciplina ordinaria, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze.

Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione del mutuo, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

L’estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti e l’annessa disciplina illustrata si applicano, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020.

Emergenza sanitaria: indennità di 600 euro anche per i professionisti iscritti alle casse

Un nuovo decreto firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia, ancora da pubblicare, dà attuazione al Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020) riconoscendo un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai professionisti iscritti alle casse private.

La bozza del decreto prevede che il bonus sia riconosciuto:

  • ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, inclusi gli affitti brevi (art. 3 D.Lgs. 23/2011; art. 4 DL 50/2017), non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, inclusi gli affitti brevi, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con gli altri benefici previsti dal Decreto Cura Italia (artt. 19 20 21 22 27 28 29 30 38 96 DL 18/2020), nonché con il reddito di cittadinanza.

La bozza del decreto prevede inoltre che:

  • per cessazione dell’attività s’intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Le domande, stando alla bozza, dovranno essere presentate dai professionisti a partire dal 1° aprile agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.

L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dal Decreto Cura Italia né del reddito di cittadinanza;
  • di non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore alle soglie stabilite (35 mila e 50 mila euro);
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero – per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro – di essere nel perimetro delle condizioni previste (attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché indicazione delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni richieste o presentate dopo il 30 aprile 2020.

Pronto il sito 2020 per inviare all’ENEA i dati degli interventi per ecobonus e bonus casa

Da ieri è operativo il nuovo sito detrazionifiscali.enea.it per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus casa” con fine lavori nel 2020; il sito è raggiungibile anche dalla home page del portale enea.it.
L’ENEA ricorda che il termine per trasmettere i dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

Vanno inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”. In particolare:
– i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;
– i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.
Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi e la normativa di riferimento.

Prima casa, residenza anagrafica requisito fondamentale

La residenza anagrafica (o il previo svolgimento di attività lavorativa) nel Comune dove si intende acquistare un immobile costituisce presupposto necessario ai fini del godimento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (Cass. 17 marzo 2020 n. 7352).

Nel caso in esame, l’Ufficio delle Entrate aveva disconosciuto i benefici prima casa nei confronti di un contribuente il quale non aveva trasferito la propria residenza nel Comune ove era sito l’immobile.

La Corte di Cassazione ha ricordato che il requisito necessario per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente abbia già la propria residenza o, in alternativa, che ivi si stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto. Ne deriva che condizione indispensabile per non decadere dal beneficio è che l’acquirente, a meno che non sia già residente nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile, provveda a trasferirsi in detto Comune entro il termine, di natura perentoria, di 18 mesi dall’acquisto. La prova dell’elezione ad abitazione principale è solo il trasferimento anagrafico della residenza, unico elemento dotato di certezza perché verificabile da parte dell’Amministrazione presso il Comune ove è sito l’immobile.Cass. 17 marzo 2020 n. 7352

Decreto Cura Italia: incentivi fiscali per le erogazioni liberali

Il Decreto Cura Italia prevede degli incentivi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Alle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro. Le erogazioni devono essere in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa si rimanda alla disciplina prevista in caso di calamità (art. 27 L. 133/99). Esse sono quindi deducibili, senza limiti di importo, se avvengono per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti. I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Ai fini IRAP, le suddette erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano in quanto compatibili gli artt. 3 e 4 DM 28 novembre 2019, secondo i quali l’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR). Se si tratta di un bene strumentale, l’ammontare è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento; se si tratta di un bene merce, con riferimento al minore tra il valore normale e il valore utilizzato per il calcolo delle rimanenze di magazzino. Ai sensi del citato art. 4, l’erogazione deve risultare da un atto scritto contenente la dichiarazione del donatore, la descrizione analitica dei beni e dei rispettivi valori e la dichiarazione del destinatario di utilizzare i beni a fini civici, solidaristici e di utilità sociale.Art. 66 DL 18/2020

L’invio dei modelli Intrastat è rinviato al 30 giugno

L’articolo 62 del decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020) prevede la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio. Stop a tutti gli adempimenti tributari con scadenza entro il 31 maggio, con la sola eccezione di quelli collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Pertanto, salta anche la presentazione dei modelli Intrastat che, come sottolineato anche dalle Dogane, andrà «effettuato entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni». Slitta anche la presentazione dell’esterometro relativo al primo trimestre.